Cartolarizzazione dei Crediti

Negli ultimi tempi si sente spesso parlare di cartolarizzazione dei crediti deteriorati: ma che cosa si intende con tale termine? Il fenomeno della cartolarizzazione si inserisce nella famiglia della cessione dei crediti, e più nello specifico costituisce una tecnica finanziaria utilizzata da determinati soggetti operanti sul mercato economico allo scopo di ottenere maggiore liquidità.

Cos’è la cartolarizzazione

La cartolarizzazione, conosciuta anche con il termine inglese securitization, è nata alla fine degli anni Settanta del secolo scorso negli Stati Uniti e successivamente si è diffusa nel resto del mondo, compresa l’Italia, dove ha iniziato ad essere praticata alla fine degli anni Novanta.

La cartolarizzazione è un’operazione finanziaria in cui il rischio di credito di un operatore finanziario, detto originator, viene trasferito a degli investitori terzi, che possono essere sia pubblici che privati.

Più nello specifico, mediante la cartolarizzazione una azienda cede a titolo oneroso una serie di beni e/o delle attività, singolarmente o in blocco, a dei terzi, sotto forma di titoli. Gli acquirenti di questi ultimi, al momento del rimborso, riceveranno la restituzione del capitale assieme a delle cedole degli interessi maturati.
cartolarizzazione dei crediti

Società veicolo o società di cartolarizzazione: il loro ruolo

Trattandosi di operazioni particolarmente tecniche e complicate, le aziende, per la loro attuazione, si avvalgono delle cosiddette società veicolo (SPV), conosciute anche con il nome di arranger o service: queste ultime costituiscono delle vere e proprie “società di cartolarizzazione”, ovverosia delle società a cui lo Stato ha concesso di emettere dei titoli che incorporino i crediti ceduti. Le società veicolo, infatti, supportano le aziende nella creazione e nella vendita dei titoli cartolarizzati, oltre che nella successiva gestione del portafoglio clienti.

Cartolarizzazione dei crediti: attività interessate

Le attività che possono essere oggetto del processo di cartolarizzazione sono numerose e anche molto diverse tra loro: si va dai finanziamenti ai microprestiti, dai mutui ai crediti collegati alle carte di credito. Non solo le aziende private possono ricorrere a tale procedimento per aumentare la loro liquidità, ma anche gli enti pubblici: anche lo Stato, infatti, utilizza spesso la cartolarizzazione, e l’esempio più noto è costituito dalla cartolarizzazione dei crediti contributivi ad opera dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Cartolarizzazione dei crediti deteriorati: cos’è

La cartolarizzazione è una tecnica sfruttata per lo più dalle banche per lo smaltimento dei propri crediti deteriorati. Questi ultimi sono un fenomeno normale e fisiologico dell’attività bancaria, derivanti proprio dalla sua attività di erogazione di prestiti alle imprese, che vengono utilizzati da queste ultime per l’espansione della propria attività produttiva, e dai quali gli istituti di credito traggono profitto mediante la riscossione degli interessi ricevuti su tali prestiti.

La concessione di prestiti ai privati, tuttavia, presenta dei rischi notevoli per le banche, in quanto queste ultime non hanno mai la certezza che colui che ottiene il prestito sia in grado di restituire l’importo ricevuto nei tempi e modi stabiliti. Pertanto, se il debitore non riesce a restituire alla banca né il capitale né gli interessi ricevuti, quest’ultima dovrà classificare tale debito come “deteriorato”.

L’istituto di credito, pertanto, deve  possedere pochi crediti deteriorati per essere sicuro di poter realizzare dei profitti dalla concessione di prestiti e non andare in perdita: ecco quindi che la soluzione migliore per evitare tale scenario è proprio quella di affidarsi ad una società veicolo che provveda alla cartolarizzazione di tali crediti per conto della banca.
cartolarizzazione dei crediti deteriorati

Come funziona la cartolarizzazione dei crediti deteriorati

Dal punto di vista pratico, la cartolarizzazione dei crediti deteriorati si snoda in una serie di 4 fasi:

  1. La prima fase è costituita dall’individuazione del pacchetto di crediti in sofferenza da parte dell’azienda cedente, che costituiranno l’oggetto della cartolarizzazione.
  2. Nella seconda fase la cedente provvederà alla cessione del pacchetto creditizio alla società veicolo, che a sua volta si metterà in contatto con i debitori dei crediti che sono stati ceduti. La società cedente, nonostante gli accordi intercorsi con la società di cartolarizzazione, non è comunque obbligata a dare alcuna garanzia a quest’ultima in merito al fatto che i debitori siano o meno in grado di provvedere al pagamento dei propri debiti.
  3. Nella terza fase avviene l’emissione dei titoli che rappresentano i portafogli oggetto di cessione. Il nostro ordinamento giuridico, e più nello specifico l’articolo 58 del T.U.B. (Testo Unico Bancario), stabilisce a tale proposito che la Banca d’Italia debba emanare apposite istruzioni in merito “alla cessione a banche di aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”. Allo scopo di agevolare tale operazione, tale disposizione introduce una serie di deroghe rispetto a quanto viene normalmente previsto in merito, prima tra tutte quella di consentire alle banche di rendersi cessionarie a qualsiasi titolo di una pluralità di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Sarà infatti sufficiente che la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: in tal modo, una volta pubblicato tale avviso, i debitori sapranno di doversi rivolgere all’arranger per il pagamento del proprio debito. La Banca d’Italia, inoltre, a seconda della situazione concreta, può anche stabilire ulteriori forme integrative di pubblicità.
  4. La quarta e ultima fase del procedimento di cartolarizzazione è costituita dal collocamento dei titoli sul mercato. Le società di veicolo, una volta fatto ciò, dovranno versare all’azienda cedente quanto ricavato a seguito dell’emissione e del collocamento delle obbligazioni, e tale somma dipenderà, come dicevamo, dal rating assegnato a queste ultime.

Cosa prevede la legge in merito alla cartolarizzazione dei crediti deteriorati

La cartolarizzazione è stata ufficialmente introdotta e disciplinata in Italia dalla Legge n. 130 del 30 aprile 1999: lo scopo della sua introduzione è stato appunto quello di fornire delle regole ufficiali alle banche e agli enti pubblici in merito alla trasformazione dei propri crediti deteriorati in obbligazioni da immettere sul mercato.

In un periodo economicamente difficile come quello attuale, il tema della cartolarizzazione dei crediti deteriorati è tornato prepotentemente all’attenzione e, complici anche le storture di questo metodo, anch’esse causa dell’attuale crisi economica, il legislatore ha ritenuto necessario rivedere le regole disciplinanti la cartolarizzazione dei crediti deteriorati.

È stata infatti l’Unione Europea ad emanare il Regolamento UE/2017/2402, mediante il quale ha voluto sancire una serie di regole comuni per tutti i Paesi comunitari sulla cartolarizzazione, allo scopo di realizzare un sistema comune di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS).

La portata di tale Regolamento è particolarmente ampia, in quanto coinvolge numerosi soggetti, primi tra tutti gli istituti di credito, oltre alle società di cartolarizzazione, alle società assicurative, ai gestori di fondi pensione e di fondi di investimento alternativi, purché l’oggetto della loro attività siano cartolarizzazioni in cui i titoli vengono emessi in due o più fasi.

Il Regolamento ha stabilito, infatti, una serie di appositi obblighi di due diligence, da attuarsi sia nella fase precedente che successiva all’investimento in titoli cartolarizzati, e consistenti in numerose attività, tra le quali le principali sono costituite dalla valutazione della solidità o meno dei titoli emessi e dei rischi dell’operazione, dalla predisposizione di apposita documentazione a seconda dei rischi collegati all’operazione e dal monitoraggio costante del titolo, ad esempio mediante la somministrazione costante di prove di stress sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali poste a presidio delle esposizioni.

Il Legislatore italiano lo scorso anno ha recepito tale Regolamento grazie alla legge n. 96 del 24 giugno 2017, che ha a sua volta convertito il D.L. n. 50/2017, con la quale è stato inserito, nella già citata legge n. 130/1999, il nuovo articolo 7.1.

Tale disposizione si applica a tutte le operazioni di cartolarizzazione che contemplano la cessione di crediti, qualificati come deteriorati, da parte di banche ed intermediari finanziari aventi sede in Italia e iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del T.U.B.

Più nello specifico, le novità previste dalla Legge sono così schematizzabili:

  • Le società veicolo possono acquisire partecipazioni, azioni, quote o altri titoli partecipativi derivanti dalla conversione dei crediti deteriorati cartolarizzati, nonché acquistare e gestire qualsiasi tipologia di bene, sia mobile che immobile, anche derivanti da contratti di locazione finanziaria (persino se risolti), che sia stato utilizzato quale garanzia dei crediti deteriorati oggetto di cartolarizzazione;
  • Tutte le somme, in qualsiasi modo ricavate dalle azioni, quote e titoli partecipativi acquisiti ottenuti dalla società di cartolarizzazione, vengono considerate assimilate ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti. Per questo motivo, tali somme devono essere destinate in maniera esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell’operazione di cartolarizzazione;
  • Le società di cartolarizzazione possono da ora in avanti svolgere numerose attività, non legate solamente al recupero dei crediti ma anche alla loro concreta gestione. Quest’ultima può infatti sostanziarsi in attività quali la trasformazione dei crediti in partecipazioni e/o azioni, e nella possibilità di concedere appositi finanziamenti, allo scopo di aumentare le possibilità di recuperare i propri crediti;
  • Infine, vengono sanciti anche regimi di pubblicità semplificati per le cessioni di crediti deteriorati non in blocco: in tal caso, infatti, sarà sufficiente l’iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un avviso di avvenuta cessione, nel quale andranno riportati tutti i dati identificativi dell’operazione (come il nome del cedente e del cessionario, la data di cessione, le caratteristiche del rapporto dai cui tali crediti derivano, ecc.).

I vantaggi della cartolarizzazione dei crediti deteriorati

La cartolarizzazione, se sfruttata in maniera conforme alla legge, offre numerosi vantaggi all’azienda cedente, soprattutto in un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo.

Il principale vantaggio che l’azienda cedente ottiene mediante la cartolarizzazione è quello di poter trasformare dei beni e/o delle attività illiquide in liquide, di modo da poterle subito rimettere nel mercato. Questo, a sua volta, si traduce in due ulteriori aspetti particolarmente utili per l’azienda: in primo luogo, l’azienda cedente, attuando la cartolarizzazione, si priva del rischio di credito, che passa in mano agli investitori. Questo significa che i terzi che acquistano i titoli cartolarizzati incasseranno non solo il capitale dei crediti dell’azienda cedente, ma anche i relativi interessi: tuttavia, nel caso in cui il credito dovesse diventare inesigibile, l’acquirente non potrà incassare nulla, perdendo quindi l’intero investimento. Ecco quindi spiegato perché la cartolarizzazione viene fatta rientrare nell’ambito della cessione pro soluto: perché tutti i rischi sull’andamento del titolo acquistato gravano interamente sull’acquirente di quest’ultimo.

Reinvestimento delle somme recuperate con la cartolarizzazione

Tuttavia, se invece (come avviene normalmente) la riscossione dal debitore dovesse avere esito positivo, la società veicolo verserà all’azienda cedente la somma ottenuta a seguito dell’avvenuto collocamento delle obbligazioni ai terzi, il cui ammontare dipenderà dal merito creditizio e dal rating che tali obbligazioni avranno ottenuto. Questo, dal punto di vista pratico, significa che la società cedente, generalmente una banca, disporrà di una somma che potrà essere sfruttata per concedere ulteriori finanziamenti ai propri clienti.

La cartolarizzazione dei crediti deteriorati rappresenta, inoltre, una operazione particolarmente utile per poter consentire alle piccole e medie imprese di ottenere dei prestiti a condizioni particolarmente vantaggiose, nel caso in cui gli istituti di credito non dovessero concederli.

Il servizio di supporto alla cartolarizzazione di ITALSET

Garantiamo un team di professionisti (avvocati) specializzati nella selezione e categorizzazione dei documenti.
In particolare, l’attività può essere suddivisa in 2 fasi:

  1. attività di analisi e selezione delle pratiche oggetto di cartolarizzazione e dei relativi documenti allegati (quali atti giuridici, contratti e garanzie bancarie, ecc.) ritenuti essenziali per la ricostruzione e la valutazione quanto più completa possibile della pratica.
  2. digitalizzazione, ossia scansione in formato elettronico del materiale cartaceo selezionato, al fine di creare un fascicolo digitale che, in quanto tale, sopravvive all’usura del tempo, evita eventuali smarrimenti della documentazione e può, inoltre, essere agevolmente trasmesso anche in tempo reale alla società di cartolarizzazione.

Perché il servizio di ITALSET

La nostra società offre un lavoro di accurata selezione del materiale, nel pieno rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (GDPR).
Il Regolamento comunitario UE/2017/2042 pone, in materia, specifici obblighi di trasparenza: la nostra società elabora un set di informazioni volto a consentire agli investitori di comprendere, valutare e confrontare l’operazione di cartolarizzazione e i rischi alla stessa connessi, senza dover fare affidamento esclusivamente alle agenzie di rating del credito.

I documenti, in particolare, vengono classificati in macro-categorie attraverso l’utilizzo di codici standardizzati i quali ne permettono una più immediata identificazione. All’interno di ogni macro-categoria, inoltre, i nostri legali provvederanno a descriverne, sinteticamente, la tipologia.

Il supporto alla cartolarizzazione di ITALSET

E’ quindi questa, un’attività che può rivelarsi preziosa sicuramente nell’ottica di una eventuale cessione dei crediti deteriorati, ma anche e soprattutto per una ordinata tenuta dell’archivio portafoglio clienti, ottenendo una più immediata e agevole consultazione digitale/cartacea del fascicolo.

Chiedere informazioni in merito al nostro servizio di supporto alla cartolarizzazione non comporta alcun impegno.

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